Incentivazione di Impianti Fotovoltaici in "Conto Energia" (quarta edizione)

Il meccanismo incentivante denominato "Conto Energia" riguarda  impianti con taglie a partire da 1 kWp. La filosofia del Conto Energia prevede che l'impianto sia realizzato dall'utente con fondi propri, oppure ottenuti in prestito da un ente finanziario; una volta realizzato l'impianto, l'energia prodotta da questo sarà oggetto di un premio (la "tariffa in conto Energia") erogato da un ente strumentale denominato Gestore dei Servizi Elettrici (GSE). Il premio viene versato direttamente dal GSE in un conto corrente bancario del beneficiario, sulla base della misura dei kWh prodotti. L'energia incentivata non viene venduta al GSE, per cui dopo l'incentivazione resta di proprietà dell'utente, il quale a questo punto può pensare di utilizzarla direttamente (Regime di Interscambio) oppure di venderla in rete.

L’incentivazione per la produzione elettrica da fotovoltaica sarà erogata per 20 anni per impianti la cui domanda sia stata inoltrata da persone fisiche e giuridiche, compresi i soggetti pubblici e i condomini di edifici. Le tariffe per kWh sono definite in base alla taglia dell’impianto ed in base alla tipologia di installazione (vedi tabella). Sono oggetto dell'incentivo anche il potenziamento (di impianti in esercizio da almeno due anni) e il rifacimento (di impianti in esercizio da almeno 20 anni). Sono definite due tipologie di installazione: su edifici ed altrove

Tariffe incentivanti base 2011

Impianti entrati
in esercizio
€/kWh giugno €/kWh luglio €/kWh agosto
kW su edifici - non su edifici su edifici - non su edifici su edifici - non su edifici
1-3 0,387 0,344 0,379 0,337 0,368 0,327
3-20 0,356 0,319 0,349 0,312 0,339 0,303
20-200 0,338 0,306 0,331 0,300 0,321 0,291
200-1.000 0,325 0,291 0,315 0,276 0,303 0,263
1.000-5.000 0,314 0,277 0,298 0,264 0,280 0,250
>5.000 0,299 0,264 0,284 0,251 0,269 0,238

 

Impianti entrati
in esercizio
€/kWh settembre €/kWh ottobre €/kWh novembre €/kWh dicembre
kW su edifici - non su edifici su edifici - non su edifici su edifici - non su edifici su edifici - non su edifici
1-3 0,361 0,316 0,345 0,302 0,320 0,281 0,298  0,261
3-20 0,325 0,289 0,310 0,276 0,288 0,256 0,268 0,238
20-200 0,307 0,271 0,293 0,258 0,272 0,240 0,253 0,224
200-1.000 0,298 0,245 0,285 0,233 0,265 0,210 0,246 0,189
1.000-5.000 0,278 0,243 0,256 0,223 0,233 0,201 0,212 0,181
>5.000 0,264 0,231 0,243 0,212 0,221 0,191 0,199 0,172

Tariffe incentivanti base 2012

Impianti entrati
in esercizio
€/kWh 1° semestre €/kWh 2° semestre
kW su edifici - non su edifici su edifici - non su edifici
1-3 0,274 0,240 0,252 0,221
3-20 0,247 0,219 0,227 0,202
20-200 0,233 0,206 0,214 0,189
200-1.000 0,224 0,172 0,202 0,155
1.000-5.000 0,182 0,156 0,164 0,140
>5.000 0,171 0,148 0,154 0,133

Il Conto Energia viene applicato anche ad impianti fotovoltaici "a concentrazione" ed a impianti fotovoltaici costruiti con moduli realizzati su misura ("con caratteristiche innovative"). Le tariffe incentivanti in questi casi sono superiori. Impianti di potenza superiore a 200 kWp a terra o impianti di potenza superiore a 1 MWp su edifici sono classificatati come "grande impianto", con eccezione di quelli realizzati su edifici ed aree dell'Amministrazione Pubblica. In questi casi l'opera deve essere iscritta in un registro nazionale; delle opere iscritte saranno incentivate solo quelle che contribuiscono al raggiungimento di un massimale di potenza o di valore degli incentivi, oltre il quale gli impianti vengono fatti passare allo scaglione successivo.

tabella obiettivi per Grandi Impianti

  2° semestre 2011 1° semestre 2012 2° semestre 2012
Livelli di Costo 300 ML€ 150 ML€ 130 ML€
Obiettivi di Potenza 1200 MWp 770 MWp 720 MWp

Il Regime di Interscambio è ammissibile per gli impianti di potenza compresa tra 1 e 200 kWp; per gli impianti sopra i 20 kWp è necessario comunicare all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) l'apertura di una Officina per la Produzione di Energia Elettrica. Nel caso in cui una parte (o tutta) l'energia prodotta sia autoconsumata dall'utente si dovrà anche stipulare una licenza in base alla quale quantificare il pagamento delle Accise dovute per il consumo di energia elettrica.

Incrementi della tariffa incentivante

Il decreto prevede che la tariffa incentivante possa essere incrementata per impianti realizzati su edifici in regime di Interscambio, integrati e con caratteristiche innovative. Gli impianti realizzati in edifici sui quali vengono fatti contestualmente degli interventi di miglioramento energetico potranno conseguire un aumento del premio in conto energia pari alla metà dell'incremento percentuale conseguito, con un minimo del 10%. Il risparmio energetico minimo verrà calcolato sugli indici estivo e invernale relativi all'involucro edilizio. La maggiorazione non potrà essere superiore al 30% della tariffa incentivante.

Anche per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione, il premio del 30% potrà essere elargito solo nel caso in cui le prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo e per la climatizzazione invernale siano inferiori almeno del 50% ai valori minimi fissati dal DPR 59/09 (per gli edifici di nuova costruzione del precedente schema l'indice di prestazione energetica tiene conto del solo raffrescamento estivo dell'involucro edilizio.

Altri premi:

a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;

c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea.

Cumulabilità con altri Incentivi

Le tariffe incentivanti non sono cumulative con il regime di detrazione IRPEF, mentre possono essere sommate ad incentivi pubblici  in conto capitale:

a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;

b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;

c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettera a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l’ente pubblico o l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all’interno di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, purché il soggetto responsabile dell’impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a);

e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;

g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

h) benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.

Procedura di accesso alle tariffe incentivanti

Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico richiede all'Amministrazione Comunale ed agli enti competenti le autorizzazioni edilizie necessarie alla realizzazione dell'opera. Ottenute queste inoltra ad ENEL Distribuzione  il progetto preliminare dell'impianto e la richiesta di connessione a rete, specificando il regime di funzionamento. Le modalità della connessione sono definite da apposite delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

L'impianto può a questo punto essere realizzato. Ad impianto ultimato bisognerà comunicare ad ENEL Distribuzione la conclusione dei lavori in modo che si proceda all'allaccio a rete dell'impianto. Entro quindici giorni dall'entrata in esercizio si dovrà comunicare al Gestore Servizi Elettrici (GSE s.p.a.) la richiesta di concessione della tariffa incentivante unitamente alla documentazione necessaria alla valutazione della tipologia di impianto. Il GSE ha centoventi giorni dal momento della ricezione della documentazione completa per comunicare la tariffa riconosciuta.